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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
1) FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero,
è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970
- in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di
cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue
successive modificazioni.
2) AUTORIZZAZIONI
L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico,
cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati
all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa
amministrativa applicabile.
3) DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s'intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si
obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a
procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende o si obbliga a procurare
pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4
verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale
il contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.
4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario,
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un
periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio
(omissis) ....... che costituiscano parte significativa del
"pacchetto turistico" (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod.
Cons.), che è anche documento per accedere eventualmente
al Fondo di Garanzia di cui all'art. 20 delle presenti
Condizioni Generali di Contratto.
5) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE
SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del
programma fuori catalogo sono:
- estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se
applicabile, la D.I.A. dell'organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art.
89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio
(Art. 90 Cod. Cons.).
L'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l'identità
del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste
dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6) PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L 'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute
nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in
altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dall'art. 87, comma 2 Cod. Cons.
prima dell'inizio del viaggio.
7) PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo
del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione
ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui,
prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano
dal catalogo, dall' opuscolo o da quanto altro.
In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra
da parte del consumatore o di mancato versamento delle
somme dall'agenzia intermediaria all'organizzatore,
l'agenzia intermediaria e/o l'organizzatore avranno facoltà
di dichiarare risolto il contratto. - e ciò anche nel caso in
cui l'organizzatore abbia fatto pervenire al consumatore i
titoli di legittimazione (cd. "voucher") o i titoli di trasporto
- con conseguente applicazione delle penali di cancellazione
previste dal successivo art. 10, comma IV.
8) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti
la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi
di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma
come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla
data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto
turistico nella percentuale espressamente indicata nella
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9) MODIFICA O ANNULLAMENTO
DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che
abbia necessità di modificare in modo significativo uno o
più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma
scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la
variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1,
il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di
riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di
un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma
dell'articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti
anche quando l'annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di
forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del consumatore del
pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che
annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore
al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in
pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4°
comma qualora fosse egli ad annullare.
10) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare
penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura
eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall'organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e
non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo,
senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al
di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto
dall'art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente
dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 – il costo
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata
nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo
o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo di coperture
assicurative già richieste al momento della conclusione del
contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che
per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari
a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga
rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati
motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo,
un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra
il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12) SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
a l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni
della sostituzione e le generalità del cessionario;
b il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare
i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano
essere erogati a seguito della sostituzione;
d il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella
misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di
cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione
sono indicate in scheda tecnica.
13) OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le
informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di
stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi
canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso
le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa
Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per
la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere
imputata al venditore o all'organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l'organizzatore
della propria cittadinanza e, al momento della partenza,
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario,
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza
dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva
dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà
(facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni
sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza
della regole di normale prudenza e diligenza a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a
tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché
ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore
e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese
necessarie al loro rimpatrio.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti
dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l'attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore
e l'Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità,
ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi
servizi personalizzati.
14) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della
UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà
di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
15) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a
motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno
che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo
nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla
sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per
tale responsabilità dalle norme vigenti in materia.
16) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il danno derivante dall'inadempimento o dall'inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico è risarcibile nei limiti previsti dalle norme
stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano
le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto.
In ogni caso, il risarcimento a carico dell'Organizzatore non
può superare, per ciascun viaggiatore, l'importo di 50mila
franchi oro Germinal per danni alla persona, 2mila franchi oro
Germinal per danno alle cose, 5mila franchi oro Germinal per
qualsiasi altro danno (art. 13, c. 2, CCV). Il risarcimento a carico
del Venditore non può superare, per ciascun viaggiatore, il
limite di 10mila franchi oro Germinal (art. 22, c. 2, CCV).
17) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è
stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve - a pena
di decadenza - essere contestata dal consumatore senza
ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale
o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In
caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento
contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere
reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE
di annullamento e di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso
gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del
pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un
contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di
incidenti e malattie. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione
possono essere esercitati dal consumatore esclusivamente nei
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti.
20) FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela
dei consumatori che siano in possesso di contratto, è alimentato
nella misura stabilita dal comma 2 del citato art. 100 Cod. Cons.
L'organizzatore contribuisce ad alimentare tale Fondo
attraverso il pagamento del premio di assicurazione
obbligatoria che è tenuto a stipulare.
Il Fondo provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza
o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o
meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
L'organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura
stabilita dal comma 2 del citato art. 100 Cod. Cons. attraverso
il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è
tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo
con le modalità previste dall'art. 6 del DM 349/99.
Addendum
condizioni generali di contratto di vendita di
singoli servizi turistici
A) disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto,
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, (limitatamente
alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di
organizzazione), nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art.
13; art. 19. L'applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi servizi come
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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