POLIZZA FILO DIRETTO
ASSICURAZIONI SPA
"INCLUSA NELLA QUOTA DI GESTIONE
PRATICA"
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA N°
6002002328/K
INFORTUNI E MALATTIA PRIMA DELLA
PARTENZA - ANNULLAMENTO – SPESE
MEDICHE – ASSISTENZA PERSONE –
BAGAGLIO – RITARDO VOLO –
RIPETIZIONE VIAGGIO – TUTELA
GIUDIZIARIA – ASSISTENZA AUTO –
RIMBORSO DEL VIAGGIO A SEGUITO DI
RITARDO VOLO – SERVIZIO DI
TELEMEDICINA "TRAVEL CARE"
NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
Ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo del 17
marzo 1995 n° 175 ed in conformità con quanto
disposto dalla circolare ISVAP n° 303 del 2
giugno 1997.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'
Nota informativa al Contraente
La presente Nota Informativa ha lo scopo di
fornire tutte le informazioni preliminari necessarie
al Contraente per sottoscrivere l'assicurazione
prescelta con cognizione di causa e fondatezza di
giudizio.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni
impartite dall'ISVAP sulla base delle norme
emanate a tutela del Consumatore dell'Unione
Europea per il settore delle assicurazioni contro i
danni e recepite nell'ordinamento italiano con
decreto legislativo del 17 marzo 1995 n°175.
La presente nota è redatta in Italia in lingua
italiana, salva la facoltà del Contraente di
richiederne la redazione in altra lingua.
Denominazione sociale, forma giuridica della
Società e Sede Legale
Il contratto sarà concluso con Filo diretto
Assicurazioni S.p.A. con sede legale sita nella
Repubblica Italiana in Agrate Brianza (MI) – cap.
20041 – Centro Direzionale Colleoni – Via
Paracelso, 14. Eventuali modifiche saranno
tempestivamente comunicate per iscritto al
Contraente da parte della Società.
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
La Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è autorizzata
all'esercizio delle assicurazioni con decreto del
Ministro dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta
Ufficiale del 3 novembre 1993 n° 258).
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella
italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima
della conclusione del contratto stesso, di scegliere
una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti
dall'applicazione di norme imperative nazionali e
salva la prevalenza delle disposizioni specifiche
relative alle assicurazioni obbligatorie previste
dall'ordinamento italiano.
La Filo diretto Assicurazioni S.p.A. applica al
contratto che sarà stipulato la Legge Italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme
imperative del diritto italiano.
Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti
dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato
il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in
un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui
si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso
contro di questi azione.
Si richiama l'attenzione del Contraente sulla
necessità di leggere attentamente il contratto prima
di sottoscriverlo.
Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale
o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal
Cliente all'Ufficio Reclami di Filo diretto
Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni –
Via Paracelso, 14 – 20041 - Agrate Brianza – Mi –
fax 039/6892199 – reclami@filodiretto.it .
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto
dall'esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque
giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela
degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma,
corredando l'esposto della documentazione relativa
al reclamo trattato dalla Società.
In relazione alle controversie inerenti la
quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione
della responsabilità, ricorda che permane la
competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre
alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove
esistenti.
Nel caso in cui le Parti abbiano scelto di applicare al
contratto una legislazione diversa da quella italiana,
l'organo competente sarà quello previsto dalla
specifica legislazione.
Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'ISVAP
che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con il
suddetto Organo di Vigilanza straniero.
Informazioni in corso di contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale
dovessero intervenire variazioni inerenti alle
informazioni relative al contratto, Filo diretto
Assicurazioni S.p.A. si impegna a comunicarle
tempestivamente al Contraente, nonché a fornire
ogni necessaria precisazione.
Avvertenza
La presente nota è un documento che ha solo
valore e scopo informativo.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003
In conformità di quanto previsto dall'art. 13 del
decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali
modifiche o integrazioni (di seguito denominato
"Codice Privacy"), Filo diretto Assicurazioni
S.p.A. (di seguito denominata Società) intende
fornire la seguente informativa.
In relazione ai dati personali che riguardano il
Cliente e che formeranno oggetto del
trattamento, la Società intende precisare che:
- il trattamento dei dati è improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti
del Cliente;
- il trattamento dei dati può
comprendere anche i dati personali
strettamente inerenti al rapporto
contrattuale, rientranti nel novero dei
"dati sensibili" di cui agli articoli 4
comma 1 lettera d) e 26 del Codice
Privacy.
- Finalità' del trattamento. I dati personali forniti dal Cliente, o comunque
acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
presso terzi, anche con riferimento ai dati
sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed
art.26 del Codice Privacy , sono trattati dalla
Società e/o dai suoi incaricati, per le seguenti
finalità:
- svolgimento della propria attività in
esecuzione, gestione, conclusione,
adempimento, dei rapporti precontrattuali
e contrattuali, per fornire l'assistenza
richiesta, nonché per l'espletamento delle
attività strettamente connesse, quali
liquidazione dei sinistri, attinenti all'attività
assicurativa svolta dalla Società che è
autorizzata ai sensi di legge;
- adempimento degli obblighi previsti da
leggi, regolamenti, disposizioni emanate
da autorità ed organi di vigilanza e
controllo;
- svolgimento di attività commerciali di
promozione di servizi e prodotti
assicurativi offerti dalla Società o da
Società del Gruppo Filo diretto nonché
invio di materiale pubblicitario.
- Modalità del trattamento.
Il trattamento in oggetto è svolto secondo le
modalità previste dal Codice Privacy, anche a
mezzo di strumenti informatici e automatizzati,
in via non esaustiva attraverso operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, selezione,
raffronto, utilizzo, interconnessione,
consultazione, comunicazione, cancellazione,
distruzione, blocco dei dati, secondo principi di
tutela della sicurezza/protezione, accessibilità,
confidenzialità, integrità.
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini
di quanto obbligatoriamente previsto dalla
legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa
specificate.
Il trattamento è svolto direttamente
dall'organizzazione del titolare e dai soggetti
esterni a tale organizzazione, facenti parte della
catena distributiva del settore assicurativo,
delegati in qualità di incaricati/responsabili della
stessa società e/o soggetti strettamente
connessi al funzionamento della stessa e/o
all'espletamento delle attività contrattualmente
previste e da Lei richieste (oltre a quanto
precisato al punto 4).
I dati non sono soggetti a diffusione.
I dati potranno essere trasferiti all'estero, nel
mondo intero.
- Conferimento dei dati
- Il conferimento dei dati personali relativi al
cliente, (anche eventualmente di natura
sensibile) è necessario per la conclusione
e gestione del contratto e per la migliore
esecuzione delle prestazioni contrattuali,
nonché per l'espletamento delle attività
strettamente connesse all'adempimento
di tali prestazioni, oltre che alla gestione e
liquidazione dei sinistri.
- Il conferimento dei dati può essere
obbligatorio in base a legge,
regolamento, normativa comunitaria.
L'eventuale rifiuto del consenso espresso al
trattamento dei dati di cui ai punti a) e b)
comporta l'impossibilità di concludere o dare
esecuzione al contratto e/o di eseguire le
prestazioni contrattualmente previste.
- Il conferimento dei dati personali a fini di
informazione e promozione commerciale
dei servizi e delle offerte della Società è
facoltativo e non comporta conseguenze
in ordine al rapporto contrattuale.
- Soggetti o categorie di soggetti cui i dati
possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati - per le finalità
di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a
trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e
all'estero, alla Società o a società del Gruppo Filo
diretto, soggetti esterni alla catena distributiva
della Società che svolgono attività connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale,
quali corrispondenti, organismi sanitari, personale
medico e paramedico, personale di fiducia, ad
altri soggetti del settore assicurativo, quali
assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti,
subagenti, brokers, produttori di agenzia,
mediatori di assicurazione ed altri canali di
acquisizione di contratti di assicurazione, banche,
Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi
cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il
pagamento dei servizi, società di consulenza
aziendale, consulenti, studi professionali,
organismi associativi e consortili propri del settore
assicurativo, enti di gestione di dati e servizi,
società di factoring e di recupero crediti, enti ed
organismi che effettuano attività di gestione
elettronica dei dati e di mezzi di pagamento,
società che svolgono attività di stampa,
trasmissione, imbustamento, trasporto e
smistamento delle comunicazioni alla clientela,
servizi di archiviazione della documentazione e
società specializzate in servizi di data entry,
fornitura di servizi informatici, servizi di gestione
amministrativa e contabile, mediante soggetti
incaricati dalla società.
Gli stessi dati potranno essere comunicati per le
finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la
comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti
e per le finalità previste dalla stessa legge, organi
pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e
privati cui sono demandate ai sensi della
normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico,
organismi associativi e consortili propri del settore
assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania,
ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di
Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale od altre banche dati
nei confronti delle quali la comunicazione dei dati
è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario
Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei
trasporti in concessione).
I dati potranno poi essere comunicati per le
finalità di cui al punto 1 c) a società del Gruppo
Filo diretto (società controllanti, controllate e
collegate anche indirettamente ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge), nonché a incaricati
del Gruppo Filo diretto.
- Diritti dell'interessato in relazione al
trattamento dei dati personali (art.7 del Codice
Privacy)
L'art.7 del Codice Privacy conferisce al Cliente
specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni
momento quali sono i suoi dati presso la società o
presso i soggetti ai quali vengono comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il
Cliente ha altresì diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il
blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi e per fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario.
Per l'esercizio di tali diritti potrà rivolgersi
direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con
sede in Via Paracelso 14 – 20041 Agrate Brianza
(MI).
- Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono Filo diretto
Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 –
20041 Agrate Brianza (MI) nella persona del legale
rappresentante, e ciascuna delle società del Gruppo
Filo diretto che effettuano il trattamento in via
automatica con diretta responsabilità.
DEFINIZIONI
Alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono
convenzionalmente i significati qui precisati:
AMI ASSISTANCE: L'Agenzia della Società
ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto
dall'assicurazione ovvero ogni persona iscritta al
viaggio organizzato dal Contraente e regolarmente
comunicata alla Società.
ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione.
AVARIA: Il danno subito dal bagaglio per rottura,
collisione, urto contro oggetti fissi o mobili.
BAGAGLIO: i capi di abbigliamento, gli articoli
sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il
materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo
zaino che li possono contenere e che l'Assicurato
porta con sé in viaggio.
BROKER: La Spettabile Unicredit Broker Spa
CENTRALE OPERATIVA: La struttura della Società
in funzione tutti i giorni 24 ore su 24, che organizza
ed eroga le prestazioni di assistenza previste in
polizza, su richiesta dell'Assicurato.
CONTRAENTE: Il soggetto che stipula
l'assicurazione.
EUROPA: Tutti gli stati europei e inoltre: Algeria,
Cipro e Cipro nord, Egitto, Israele, Libano, Libia,
Madera, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia.
ESTERO: Tutti gli stati diversi da quelli indicati nella
definizione Italia.
FRANCHIGIA: Parte del danno indennizzabile che
rimane sempre a carico dell'Assicurato.
FURTO: E' il reato, previsto all'art. 624 del codice
penale, perpetrato da chiunque si impossessi della
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al
fine di trarne profitto per sé o per altri.
INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in
caso di sinistro.
INFORTUNIO: L'evento, dovuto a causa fortuita,
violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche
obiettivamente constatabili le quali per conseguenza
diretta ed esclusiva abbiano determinato la morte
oppure un'invalidità permanente.
INVALIDITA' PERMANENTE: La definitiva perdita,
a seguito di infortunio, in misura totale o parziale,
della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un
qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua
professione.
ITALIA: Il territorio della Repubblica Italiana, la Città
del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
MALATTIA: L'alterazione dello stato di salute non
dovuta ad infortunio.
MALATTIA PREESISTENTE: malattia che sia
l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni
patologiche croniche o preesistenti all'inizio del
viaggio.
MONDO: Tutte le Nazioni diverse da quelle
ricomprese nelle definizioni di Italia ed Europa.
NUCLEO FAMILIARE: Il coniuge/convivente ed i
figli conviventi con l'Assicurato.
POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla
Società.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che
comporti almeno un pernottamento.
SERVIZI TURISTICI: Passaggi aerei,
sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi
auto, ecc venduti dal Contraente all'Assicurato.
SCOPERTO: L'importo che, per ciascun
sinistro, è a carico dell'Assicurato, in misura
percentuale sul danno risarcibile a termini
contrattuali.
SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso
contro cui è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA': Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
TERZI: Qualunque persona ad esclusione del
coniuge/convivente, degli ascendenti e
discendenti legittimi, naturali o adottivi
dell'Assicurato nonché‚ degli altri parenti od
affini con lui conviventi.
VIAGGIO: I servizi turistici venduti dal
Contraente all'Assicurato.
CAPITOLO 1 - NORME CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI
SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne
avviso telefonico e scritto alla Società secondo
le modalità previste alle singole prestazioni
assicurative. L'inadempimento di tale obbligo
può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915
del Codice Civile.
ART. 1.2 - SEGRETO PROFESSIONALE
Al momento della denuncia del sinistro, con
particolare riferimento al trattamento dei dati
anche sensibili e/o relativi a terzi, l'Assicurato
dovrà prestare il consenso di questi ivi inclusa
la specifica autorizzazione nei confronti dei
medici liberandoli a tal fine gli stessi dal segreto
professionale".
ART. 1.3 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.
CAPITOLO 2 - CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE
ART. 2.1 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA
DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre
dalla data d'iscrizione al viaggio da parte
dell'Assicurato) e termina il giorno della
partenza al momento in cui l'Assicurato inizia a
fruire del primo servizio turistico fornito dal
Contraente. Le altre garanzie decorrono dalla
data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di
inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al
termine degli stessi, comunque al 60esimo
giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione
delle garanzie previste ai capitoli 3 e 4 che
seguono la specifica normativa indicata.
Indipendentemente dalla data di scadenza della
polizza, la Società rimarrà comunque
impegnata, anche oltre la scadenza stabilita,
per tutte le partenze pubblicate nei cataloghi del
Contraente nei quali viene pubblicizzata la
presente polizza. Per i viaggi "Incoming" in Italia
le prestazioni si intendono fornite sostituendo al
termine "Italia" il paese di residenza
dell'Assicurato.
ART. 2.2 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel
gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e
dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha
originato il diritto alla prestazione. Nel caso di
viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla
stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria,
ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo
in Italia alla conclusione del viaggio.
3
ART. 2.3 - ESCLUSIONI Se non diversamente previsto dalle specifiche
garanzie sono esclusi dall'assicurazione ogni
conseguenza e/o evento derivante direttamente o
indirettamente da:
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari,
scioperi, sommosse, atti di terrorismo,
sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, tsunami,
trombe d'aria, uragani, alluvioni,
inondazioni, altri fenomeni naturali con
caratteristiche di calamità naturali;
c) sviluppo in ogni modo insorto, controllato o
no, d'energia nucleare o di radioattività;
d) infortuni e malattie conseguenti e derivanti
da abuso di alcolici, nonché dall'uso non
terapeutico di psicofarmaci o sostanze
stupefacenti;
e) dolo dell'Assicurato;
f) viaggio intrapreso contro il parere medico o,
in ogni caso, con patologie in fase acuta od
allo scopo di sottoporsi a trattamenti
medico/chirurgici;
g) alcolismo, malattie mentali, sindromi
organiche, cerebrali, schizofrenia, forme
maniaco depressive, stati paranoidi, disturbi
psichici compresi i comportamenti nevrotici;
h) Infortuni derivanti dalla pratica di sport quali:
alpinismo con scalate superiori al terzo
grado, arrampicata libera (free climbing),
salti dal trampolino con sci o idroscì, sci
acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob,
canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di
rapide di corsi d'acqua (rafting), kite–surfing,
hidrospeed, salti nel vuoto (bungee
jumping), paracadutismo, deltaplano, sport
aerei in genere, pugilato, lotta, football
americano, rugby, hockey su ghiaccio,
atletica pesante, atti di temerarietà, prove,
allenamenti, gare automobilistiche,
motociclistiche, motonautiche comprese
moto d'acqua e motoslitte;
i) attività sportive svolte a titolo professionale;
j) le malattie infettive qualora l'intervento
d'assistenza sia impedito da norme sanitarie
nazionali o internazionali.
k) Paesi in stato di belligeranza che renda
impossibile prestare Assistenza
ART. 2.4 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto,
viene effettuato, previa presentazione in originale
delle relative notule, distinte e ricevute
debitamente quietanzate. A richiesta
dell'Assicurato la Società restituisce i precitati
originali, previa apposizione della data di
liquidazione e dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi
l'originale delle notule, distinte e ricevute per
ottenere il rimborso, la Società effettuerà il
pagamento di quanto dovuto a termine del
presente contratto previa dimostrazione delle
spese effettivamente sostenute, al netto di quanto
a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno
sempre eseguiti in Euro.
ART. 2.5 - CONTROVERSIE
La quantificazione del danno sarà effettuata dalla
Società mediante accordo diretto fra le Parti o, in
mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per
parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno
un Terzo. Se una delle due Parti non provvede a
nominare il proprio Perito o manca l'accordo sulla
scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si
trova la sede legale della Società. Ciascuna delle
Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà
di quella del Terzo Perito. Le decisioni sono prese
a maggioranza con dispensa da ogni formalità di
legge e sono vincolanti per le Parti, le quali
rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i
casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti
contrattuali.
ART. 2.6 – POLIZZA A FAVORE DEL TERZO Filo diretto Assicurazioni e il Contraente si danno
reciprocamente atto che la presente Assicurazione
è stipulata nell'interesse degli Assicurati il cui
rapporto con Filo diretto Assicurazioni è regolato
esclusivamente dalla polizza; è, quindi inteso che in
ordine ad ogni e qualsiasi eventuale pretesa e/o
richiesta che l'Assicurato dovesse avanzare in
relazione alle garanzie rese da Filo diretto
Assicurazioni in forza della presente assicurazione,
risponderà esclusivamente Filo diretto Assicurazioni
stessa. Resta inteso che il Contraente è esente da
ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla
garanzia dell'assicurazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI
ASSICURAZIONE
CAPITOLO 3 - INFORTUNI
PRIMA DELLA PARTENZA
ART 3.1 INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO
Qualora, in seguito ad infortunio con ricovero
ospedaliero avvenuto successivamente alla
prenotazione del viaggio, l'Assicurato sia in
condizioni di inabilità temporanea tale da impedirne
la partecipazione al viaggio, la Società gli
rimborserà le spese mediche sostenute, per la
diagnosi e la cura dell'infortunio, fino ad un
massimale di Euro 300,00. In assenza di spese
sostenute o di idonea documentazione e,
comunque, in alternativa, riconoscerà un indennizzo
forfetario pari ad € 80,00.
ART
3.2 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso è
obbligato, entro le ore 24.00 del giorno successivo il
giorno dell'evento a fare immediata denuncia
telefonica a Filo diretto Assicurazioni, al numero
verde 800335747 attivo 24 ore su 24 oppure al
numero 039/6899965 comunicando gli estremi del
sinistro. L'Assicurato deve consentire alla Società le
indagini e gli accertamenti necessari alla definizione
del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la
documentazione relativa al caso specifico
liberando, a tal fine, dal segreto professionale i
Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente
investiti dall'esame del sinistro stesso.
ART. 3.3 - IMPEGNO DELLA SOCIETA'
La Società, qualora l'Assicurato denunci il sinistro
entro il termine e con le modalità indicate nel
precedente articolo 3.2, si impegna a liquidare il
sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a
condizione che la documentazione completa, che
verrà indicata dalla Società all'Assicurato al
momento della denuncia telefonica, richiesta dalla
Società arrivi entro il 15° giorno dalla data di
denuncia stessa. Qualora per ragioni imputabili alla
Società la liquidazione del sinistro avvenga dopo 45
giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse
legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.
DURANTE IL VIAGGIO
ART. 3.4 – RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
Nel limite dei massimali per Assicurato di € 600,00
in Italia e di € 8.000,00 all'estero verranno
rimborsate le spese mediche sostenute durante il
viaggio che risultino indispensabili e non rimandabili
al rientro nel luogo di residenza, conseguenti ad
infortunio verificatosi durante il periodo di validità
della garanzia relativamente a: onorari medici, cure
dentarie solo a seguito di infortunio e con il limite di
Euro 200,00, ricoveri ospedalieri, interventi
chirurgici, medicinali prescritti da un medico,
spese di primo trasporto del paziente alla
struttura più vicina.
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di
infortunio indennizzabile a termini di polizza; la
Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato,
provvederà al pagamento diretto delle spese
mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che
dovrà provvedere a pagarle direttamente sul
posto, l'eventuale eccedenza ai massimali
previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a Euro 1.000,00
l'Assicurato deve richiedere preventiva
autorizzazione da parte della Centrale
Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per
infortuni verificatesi durante i viaggi all'estero
saranno rimborsate nel limite di € 500,00
purché sostenute entro 60 giorni dalla data di
rientro.
ART. 3.5 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia
di € 50,00 per persona.
ART. 3.6 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni
generali sono escluse le spese per cure
fisioterapiche, infermieristiche, e per
l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese
relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed
apparecchi terapeutici e quelle relative ad
interventi o applicazioni di natura estetica. Non
saranno rimborsate le spese sostenute
dall'assicurato dopo la data di termine del
viaggio.
CAPITOLO 4 - MALATTIA
PRIMA DELLA PARTENZA
ART 4.1 RIMBORSO SPESE MEDICHE
Qualora, in seguito a malattia con ricovero
ospedaliero, non prevedibile e manifestatasi
successivamente alla prenotazione del viaggio,
l'Assicurato sia in condizioni tali da non poter
partecipare al viaggio, la Società gli rimborserà
le spese mediche sostenute, per la diagnosi e
la cura della malattia, fino ad un massimale di
Euro 200,00. In assenza di spese sostenute o
di idonea documentazione e, comunque, in
alternativa, riconoscerà un indennizzo forfetario
pari ad € 80,00.
ART 4.2 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso è
obbligato, entro le ore 24.00 del giorno
successivo il giorno dell'evento a fare
immediata denuncia telefonica a Filo diretto
Assicurazioni, al numero verde 800335747
attivo 24 ore su 24 oppure al numero
039/6899965 comunicando gli estremi del
sinistro.
L'Assicurato deve consentire alla Società le
indagini e gli accertamenti necessari alla
definizione del sinistro nonché produrre alla
stessa, tutta la documentazione relativa al caso
specifico liberando, a tal fine, dal segreto
professionale i Medici che lo hanno visitato e
curato eventualmente investiti dall'esame del
sinistro stesso.
ART. 4.3 - IMPEGNO DELLA SOCIETA'
La Società, qualora l'Assicurato denunci il
sinistro entro il termine e con le modalità
indicate nel precedente articolo 4.2, si impegna
a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di
denuncia a condizione che la documentazione
completa, che verrà indicata dalla Società
4
all'Assicurato al momento della denuncia
telefonica, richiesta dalla Società arrivi entro il 15°
giorno dalla data di denuncia stessa. Qualora per
ragioni imputabili alla Società la liquidazione del
sinistro avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto
all'Assicurato l'interesse legale (composto)
calcolato sull'importo da liquidare.
DURANTE IL VIAGGIO
ART. 4.4 – RIMBORSO SPESE MEDICHE
Nel limite dei massimali per Assicurato di €
600,00 in Italia e di € 8.000,00 all'estero verranno
rimborsate le spese mediche sostenute durante il
viaggio che risultino indispensabili e non
rimandabili al rientro nel luogo di residenza
dell'Assicurato conseguenti a malattia verificatisi
durante il periodo di validità della garanzia
relativamente a: onorari medici, ricoveri
ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali
prescritti da un medico, spese di primo trasporto
del paziente alla struttura più vicina.
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di
infortunio indennizzabile a termini di polizza; la
Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato,
provvederà al pagamento diretto delle spese
mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che
dovrà provvedere a pagarle direttamente sul
posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti
in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a Euro 1.000,00
l'Assicurato deve richiedere preventiva
autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
ART. 4.5 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia di
€ 50,00 per persona.
ART. 4.6 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni
generali sono escluse le spese per cure
fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti
e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le
spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi
ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad
interventi o applicazioni di natura estetica. L'
assicurazione non è operante per le spese
sostenute per le interruzioni volontarie di
gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie
relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.
Non saranno rimborsate le spese sostenute
dall'assicurato dopo la data di termine del viaggio.
CAPITOLO 5 - ANNULLAMENTO VIAGGIO
ART. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società indennizzerà, in base alle condizioni
del presente contratto, l'Assicurato ed un
compagno di viaggio, del corrispettivo di recesso
per annullamento del viaggio, determinato ai
sensi delle Condizioni Generali del regolamento di
viaggio, che sia conseguenza di circostanze
imprevedibili al momento della prenotazione del
viaggio determinate da:
decesso o ricovero ospedaliero
dell'Assicurato o del Compagno di
viaggio, del loro coniuge/convivente,
genitori, fratelli, figli, suoceri, generi,
nuore, nonni, cognati, Socio
contitolare della Ditta dell'Assicurato o
del diretto superiore, di gravità tale da
indurre l'Assicurato a non
intraprendere il viaggio a causa delle
sue condizioni di salute o della
necessità di prestare assistenza alle
persone sopra citate malate o
infortunate.
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo
precostituito di partecipanti la definizione
compagno di viaggio è riferita ad una sola persona.
Per gli Assicurati (Viaggiatori) sono comprese le
malattie preesistenti le cui riacutizzazioni si
manifestino improvvisamente dopo la data della
prenotazione del viaggio. Sono altresì comprese le
patologie della gravidanza purché insorte
successivamente alla data di prenotazione del
viaggio;
ART 5.2 – MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
L'assicurazione è prestata fino al costo totale del
viaggio (esclusa l'eventuale quota d'iscrizione e
assicurazione) entro il limite per evento di €
10.000,00 con applicazione di uno scoperto pari al
20% tranne nei casi di decesso o ricovero
ospedaliero dell'Assicurato (viaggiatore).
In caso di annullamento da infortunio o malattia
dell'Assicurato che comportino il decesso o il
ricovero ospedaliero dell'Assicurato verrà inoltre
applicata una franchigia come da tabella seguente:
Giorni tra evento Franchigia
e data partenza
Giorni Euro
da 0 a 10 80,00
da 10 a 30 70,00
oltre 30 60,00
ART 5.3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI
SINISTRO
L'Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore
24 del giorno successivo al giorno dell'evento
(intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che
determinano l'annullamento del viaggio), a fare
immediata denuncia telefonica contattando il
numero verde 800335747 oppure al numero
039/6899965 attivo 24 ore su 24.
L'Assicurato è altresì obbligato ad informare
immediatamente l'Agenzia di Viaggio presso la
quale è stato prenotato il viaggio.
L'Assicurato deve consentire alla Società le indagini
e gli accertamenti necessari alla definizione del
sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la
documentazione relativa al caso specifico
liberando, a tal fine, dal segreto professionale i
Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente
investiti dall'esame del sinistro stesso.
L'inadempimento di tali obblighi e/o qualora il
medico fiduciario della Società verifichi che le
condizioni dell'Assicurato non siano tali da impedire
la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di
mancata produzione da parte dell'assicurato dei
documenti necessari alla Società per la corretta
valutazione della richiesta di rimborso possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo.
L'indennizzo spettante all'Assicurato è pari al
corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal
contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello
stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato
l'evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che
hanno determinato l'impossibilità ad intraprendere il
viaggio. L'eventuale maggior corrispettivo di
recesso, addebitato dal Tour Operator in
conseguenza di un ritardo da parte dell'Assicurato
nel segnalare l'annullamento del viaggio al Tour
Operator resterà a carico dell'Assicurato.
ART. 5.4 - IMPEGNO DI FILO DIRETTO ASSICURAZIONI
Filo diretto Assicurazioni, qualora l'Assicurato
denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24
del giorno successivo al giorno dell'evento, si
impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla
data di denuncia a condizione che la
documentazione completa arrivi entro il 15°
giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto
Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga
dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato
l'interesse legale (composto) calcolato
sull'importo da liquidare.
CAPITOLO 6 - ASSISTENZA ALLA
PERSONA
ART. 6.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga entro i limiti convenuti in
polizza, a mettere ad immediata disposizione
dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di
personale ed attrezzature della Centrale
Operativa, la prestazione assicurata nel caso in
cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a
seguito del verificarsi di una malattia o di un
evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in
prestazioni in denaro od in natura.
ART. 6.2 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio,
occorresse accertare lo stato di salute
dell'Assicurato, la Società metterà a
disposizione il Servizio Medico della Centrale
Operativa per i contatti o gli accertamenti
necessari per affrontare la prima emergenza
sanitaria.
ART. 6.3 - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI
URGENZA
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia,
necessiti di un medico e non riesca a reperirlo,
la Società tramite la Centrale Operativa mette a
disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne
(dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al
sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di
guardia medica che garantisce la disponibilità di
medici generici pronti ad intervenire nel
momento della richiesta. Chiamando la
Centrale Operativa e a seguito di una prima
diagnosi telefonica con il medico di guardia
interno, la Società invierà il medico richiesto
gratuitamente. In caso di non reperibilità
immediata di un medico e qualora le
circostanze lo rendessero necessario, la
Società organizza a proprio carico il
trasferimento, tramite autoambulanza, del
paziente in un pronto soccorso.
ART. 6.4 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO
ALL'ESTERO Quando successivamente ad una consulenza
medica (vedi prestazione "Consulenza medica
telefonica) emerge la necessita' che
l'Assicurato si sottoponga ad una visita medica,
la Centrale Operativa segnalerà un medico
nella zona in cui l'Assicurato si trova
compatibilmente con le disponibilità locali.
ART. 6.5 - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in
seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato,
che comportino infermità o lesioni non curabili
in loco o che impediscano la continuazione del
viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto
con il medico locale, e, se necessario/possibile,
quello di famiglia, ne organizzerà il Trasporto o
rientro sanitario. In base alla gravità del caso,
l'Assicurato verrà trasportato nel centro
ospedaliero più idoneo al suo stato di salute
ovvero ricondotto alla sua residenza.
A giudizio del Servizio Medico della Centrale
Operativa, il trasporto sanitario potrà essere
organizzato con i seguenti mezzi:
5
- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto -
cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi
ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il
trasporto verrà effettuato con l'accompagnamento
di personale medico e/o paramedico della
Centrale Operativa.
Il rientro da paesi extraeuropei, esclusi quelli del
bacino del Mediterraneo, verrà effettuato
esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni
non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari
dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie
contro il parere dei sanitari della struttura presso
la quale l'Assicurato è ricoverato.
ART. 6.6 - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO
DI VIAGGIO
In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato,
Trasporto della salma e Rientro del
Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà
e la Società prenderà in carico il rientro (aereo
classe turistica o treno 1° classe) dei familiari
purché assicurati o di un compagno di viaggio. La
prestazione è operante qualora l'Assicurato sia
impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo
possesso.
ART. 6.7 - TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del
suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa
organizzerà il trasporto della salma espletando le
necessarie formalità e prendendo in carico le
spese necessarie ed indispensabili (trattamento
post-mortem, documentazione feretro da
trasporto) fino al luogo di inumazione in Italia.
Sono comunque escluse dalla garanzia le spese
di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale
recupero della salma.
ART. 6.8 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI
OSPEDALIZZAZIONE
In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato
superiore a 3 giorni, la Centrale Operativa
organizzerà e la Società prenderà in carico il
viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1°
classe) e le spese di pernottamento fino ad un
ammontare di € 100,00 al giorno e per un
massimo di 10 giorni per un familiare residente in
Italia. La prestazione verrà fornita unicamente
qualora non sia già presente in loco un altro
familiare maggiorenne.
ART. 6.9 - ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di ricovero ospedaliero
l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in
viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a
disposizione di un familiare o di un'altra persona
designata dall'Assicurato od eventualmente dal
coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od
aereo classe turistica, per raggiungere i minori e
ricondurli al domicilio in Italia. La prestazione
verrà fornita unicamente qualora non sia già
presente in loco un altro familiare maggiorenne.
ART. 6.10 - RIENTRO DEL VIAGGIATORE
CONVALESCENTE
Qualora lo stato di salute dell'Assicurato gli
impedisca di rientrare alla sua residenza con i
mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa
organizzerà e la Società prenderà in carico il
costo del biglietto per il rientro (in aereo classe
turistica o treno 1° classe).
La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia
impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo
possesso.
ART. 6.11 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
La Centrale Operativa provvederà
all'organizzazione logistica per il pernottamento
originato da un prolungamento del soggiorno
dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato
stesso, a fronte di regolare certificato medico la
Società terra' a proprio carico le spese di
pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e
comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.
ART. 6.12 - INVIO URGENTE DI MEDICINALI
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del
possibile e nel rispetto delle norme che regolano il
trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di
evento fortuito o di malattia, all'inoltro a destinazione
di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al
proseguimento di una terapia in corso, nel caso in
cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti
medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od
ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti
medicinali resta a carico dell'Assicurato.
ART. 6.13 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE
La Centrale Operativa in caso di necessità
conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di
procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti
colposi avvenuti all'estero, e limitatamente ai paesi
ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il
reperimento di un interprete e la Società se ne
assumerà il costo fino a € 1.000,00.
ART. 6.14 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese
impreviste conseguenti ad eventi di particolare e
comprovata gravità, la Centrale Operativa
provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un
anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino
all'importo di € 8.000,00 a fronte di adeguata
garanzia ritenuta idonea dalla Centrale Operativa.
Resta inteso che detto anticipo dovrà essere
restituito, alla Società dopo il rientro in Italia e,
comunque non oltre 30 giorni di calendario.
ART. 6.15 - RIENTRO ANTICIPATO
La Centrale Operativa organizzerà e la Società
prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro
anticipato (aereo classe turistica o treno 1° class e)
dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di
avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel
paese di residenza esclusivamente di uno dei
seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella
genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni , zii e
nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati. Nel caso
in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per
rientrare anticipatamente la Società metterà a
disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o
ferroviario per andare successivamente a
recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti
qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i
titoli di viaggio in suo possesso.
ART. 6.16 - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
La Società prenderà in carico le eventuali spese
documentate che si rendessero necessarie al fine di
contattare la Centrale Operativa fino a concorrenza
di € 150,00.
ART. 6.17 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato in stato di necessita' sia
impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a
persone residenti in Italia, la Centrale Operativa
provvederà all'inoltro di tali messaggi.
ART. 6.18 - SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI
RECUPERO
In caso di infortunio, le spese di ricerca e di
soccorso sono garantite fino ad un importo di €
1.500,00 per persona a condizione che le ricerche
siano effettuate da un organismo ufficiale.
ART. 6.19 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
La Società anticiperà all'Estero, fino ad un importo
di € 25.000,00 la cauzione penale disposta
dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria
l'Assicurato. Poiché questo importo rappresenta
unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà
designare una persona che in Italia metta
contestualmente a disposizione l'importo stesso
su apposito conto corrente bancario intestato
alla Società. Nel caso in cui la cauzione penale
venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa
dovrà essere restituita immediatamente alla
Società che, a sua volta, provvederà a
sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa
garanzia non e' valida per fatti conseguenti al
commercio e spaccio di droghe o stupefacenti,
nonché a partecipazione dell'Assicurato a
manifestazioni politiche.
ART. 6.20 – PROTEZIONE DELLE CARTE DI CREDITO
La Società provvederà, avviando con gli istituti
emittenti le procedure necessarie al blocco
delle carte di credito, dei libretti degli assegni e
dei traveller's chèques smarriti o sottratti. Resta
a carico dell'Assicurato il perfezionamento della
procedura secondo il disposto dei singoli titoli di
credito.
ART. 6.21 – ASSICURATI RESIDENTI ALL'ESTERO
Gli Assicurati residenti all'estero che effettuano
viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro
sono riconosciute nei limiti del costo per
rientrare in Italia.
ART. 6.22 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni
Generali, la Società non risponde delle spese
sostenute dall'Assicurato senza le preventive
autorizzazioni da parte della Centrale
Operativa.
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più
prestazioni, la Società non è tenuta a fornire
indennizzi o prestazioni alternative a titolo di
compensazione.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora
l'intervento di assistenza venga impedito da
norme sanitarie internazionali.
ART. 6.23 - RESPONSABILITÀ
La Società declina ogni responsabilità per
ritardi o impedimenti che possano sorgere
durante l'esecuzione delle prestazioni di
Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi
delle Condizioni Generali e particolari e a
seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che vietino
l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
ART. 6.24 - RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società
i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle
prestazioni godute.
CAPITOLO 7 - IL SERVIZIO DI
TELECONSULTO MEDICO DI ASSISTENZA
ALL'ESTERO "TRAVEL CARE"
ART. 7.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L'Assicurato in viaggio all'estero che incorra
in infortunio o malattia, recandosi presso una
delle strutture sanitarie dotate delle stazioni
di telemedicina Net for Care (*), ha la
possibilità di ricevere un teleconsulto medico
specialistico "online" direttamente da
primarie strutture sanitarie italiane e
internazionali.
Net for Care è la piattaforma tecnologica che,
attraverso le più innovative soluzioni
telematiche, unisce in rete una serie di
ospedali altamente specializzati in Italia e
nel mondo con la Centrale Operativa della
società permettendo all'assicurato di accedere
a servizi di consulenza medico-specialistica on
line.
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ART. 7.2 - LA RETE DI STRUTTURE SPECIALISTICHE
Fanno parte della rete (*) di istituti altamente
qualificati per l'erogazione della teleconsulenza di
assistenza:
- Duke University Health System (Durham,
USA)
- Cleveland Clinic Foundation (Cleveland,
USA)
- Massachusetts General Hospital (Boston,
USA)
- Brigham and Women's Hospital (Boston,
USA)
- Istituto Tumori Milano ( Milano, ITALIA)
- L'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
- L'Ospedale San Raffaele Resnati di Milano
- Primari medici specialisti convenzionati con
la Centrale Operativa di telemedicina.
ART. 7.3 - COME ACCEDERE AL SERVIZIO
Se l'Assicurato necessita di un teleconsulto, è
sufficiente che ne faccia richiesta alla Centrale
Operativa di Telemedicina per entrare
direttamente in contatto con lo staff medico che
24 ore su 24, 365 giorni l'anno è disponibile per
effettuare una teleconsulenza di primo livello.
Sulla base delle esigenze del paziente verrà poi
organizzata la consulenza medica di secondo
livello con una delle strutture specialistiche della
rete, alla presenza dell'Assicurato e/o di un suo
familiare.
ART. 7.4 - COSTO DELLA PRESTAZIONE
La Società tiene a proprio carico tutte le spese
relative all'organizzazione e alla gestione della
consulenza medico-specialistica, incluso
l'onorario dello specialista consultato.
Rimangono a carico dell'Assicurato il costo di tutti
gli esami necessari (esami diagnostici, esami di
laboratorio, immagini fotografiche, ecc.) per il
teleconsulto ed eventualmente il costo di ulteriori
accertamenti richiesti dallo specialista contattato.
(*) La rete delle strutture sanitarie
specialistiche e dei centri convenzionati nelle
principali località turistiche e di affari dotate
della stazione di telemedicina è in corso di
continui ampliamenti e nuove installazioni.
L'elenco completo delle stazioni è
consultabile sul sito del Gruppo Filo Diretto
(www.netforcare.it) oppure può essere
richiesto alla Centrale Operativa della Società.
CAPITOLO 8 - BAGAGLIO
ART. 8.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società garantisce entro il massimale di €
700,00 il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di
incendio, furto, scippo, rapina nonché per
mancata riconsegna o danneggiamento da parte
del vettore a cui era stato consegnato. Sono
compresi in garanzia gli abiti e gli oggetti indossati
dall'Assicurato.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il
limite di € 200,00 a persona, il rimborso delle
spese per rifacimento/duplicazione del
passaporto, della carta d'identità e della patente di
guida di autoveicoli e/o patente nautica in
conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il
limite di € 200,00 a persona, il rimborso delle
spese documentate per l'acquisto di beni di prima
necessità, sostenute dall'Assicurato a seguito di
furto totale del bagaglio o di consegna da parte
del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a
destinazione dell'Assicurato stesso.
ART. 8.2 - LIMITAZIONI
Ferme le somme assicurate ed il massimo
rimborsabile di € 200,00 per singolo oggetto, il
rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre
preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto
prezioso, apparecchiature fotocineottiche,
apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature
elettroniche.
I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori,
batterie etc) sono considerati quali unico oggetto.
ART. 8.3 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni
generali sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti
da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato,
nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale
usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non
siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano
causati dal vettore.;
d) furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo
che non risulta chiuso regolarmente a chiave
nonché il furto del bagaglio posto a bordo di
motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si
esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il
bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a
chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e
collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e
ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro
oggetto prezioso lasciati incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari
giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano
stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il
vettore aereo;
ART. 8.4 - CRITERI DI RISARCIMENTO
Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni
comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale)
acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno,
diversamente il rimborso terrà conto del degrado e
stato d'uso.
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale
risarcimento verrà corrisposto solo se l'Assicurato
sarà in grado di presentare regolare giustificativo di
spesa.
Nel caso di danneggiamento o mancata restituzione
del bagaglio consegnato al vettore aereo,
l'indennizzo avverrà proporzionalmente e
successivamente a quello del vettore responsabile e
solo qualora il risarcimento ottenuto non copra
l'intero ammontare del danno.
ART. 8.5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI
SINISTRO
Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato
ha l'obbligo di presentare denuncia alle competenti
Autorità facendosene rilasciare copia autentica. Per
i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la
denuncia va effettuata all'apposito ufficio
aeroportuale (P.I.R. - PROPERTY IRREGULARITY
REPORT).
CAPITOLO 9 - TUTELA GIUDIZIARIA
ART. 9.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del
massimale per Assicurato di € 5.000,00 ed alle
condizioni previste nella presente polizza, l'onere
delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito
indicate:
a. le spese per l'intervento di un legale
b. le spese peritali
c. le spese di giudizio nel processo penale
d. le eventuali spese del legale di controparte, in
caso di transazione autorizzata dalla Società, o
quelle di soccombenza in caso di condanna
dell'Assicurato esclusivamente per eventi non
dolosi, avvenuti all'estero e verificatosi in
relazione alla partecipazione dell'Assicurato al
viaggio e/o soggiorno e più precisamente per :
• danni subiti dall'Assicurato in
conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi;
• formulazione di Denuncia – Querela
quando vi segua costituzione di Parte
Civile;
• controversie per danni cagionati a terzi in
conseguenza di fatti o atti dell'Assicurato
o di Persone delle quali debba
rispondere a norma di legge;
• difesa penale per reato colposo o
contravvenzionale per atti commessi o
attribuiti;
ART. 9.2 - ESCLUSIONI
- Sono escluse dalla garanzia Tutela giudiziaria:
a) il pagamento di multe, ammende e
sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti,
spese di registrazione di sentenze e atti in
genere, ecc.);
a) le spese per controversie di diritto
amministrativo, fiscale e tributario.
b) le spese per controversie di natura
contrattuale relative al contratto di
assicurazione o di viaggio nei confronti
della Società e del Contraente.
ART. 9.3 - DENUNCIA DEL SINISTRO
Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto
a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti
occorrenti, una precisa descrizione del fatto che
ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri
elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato
deve trasmettere alla Società, con la massima
urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni
altra comunicazione relativa al sinistro.
ART. 9.4 - GESTIONE DEL SINISTRO
L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la
denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei
suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro
che esercitano nel circondario del Tribunale
ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici
Giudiziari competenti, segnalandone
immediatamente il nominativo alla Società. La
Società, preso atto della designazione del
legale assume a proprio carico le spese
relative. L'Assicurato non può dare corso ad
azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi
o transazioni in corso di causa senza il
preventivo benestare della Società pena il
rimborso delle spese da questa sostenute.
L'Assicurato deve trasmettere, con la massima
urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti
giudiziari e la documentazione necessaria
relativi al sinistro regolarizzandoli a proprie
spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia
di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari
predisposti dal legale devono essere trasmessi
alla Società. Per quanto riguarda le spese
attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene
indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due
tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e
la Società in merito alla gestione dei sinistri, la
decisione verrà demandata ad un arbitro
designato di comune accordo tra le Parti o in
mancanza di accordo, dal Presidente del
Tribunale competente.
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle
spese arbitrali, quali che sia l'esito dell'arbitrato.
7
La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di
avvalersi di tale procedura.
CAPITOLO 10 - RIPETIZIONE VIAGGIO
ART. 10.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società' mette a disposizione dell'Assicurato
dei familiari che viaggiano con lui o il compagno di
viaggio iscritto contemporaneamente, un importo
pari al valore in pro - rata del viaggio non usufruito
dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi:
c) Utilizzo delle prestazioni "Trasporto
Sanitario Organizzato", "Trasporto della
salma" e "Rientro Anticipato" che determini
il rientro alla residenza dell'Assicurato;
Il calcolo dell'importo è pari al costo dei giorni
mancanti al completamento del viaggio e si
ottiene dividendo l'importo del viaggio pagato, al
netto della quota d'iscrizione, per i giorni di durata
del viaggio e moltiplicando l'importo per i giorni
mancanti dalla data di interruzione alla data
prevista di fine viaggio.
L'importo verrà messo a disposizione
dell'Assicurato esclusivamente per l'acquisto di un
viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in
pro - rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà
essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di
rientro.
I rientri non autorizzati dalla Centrale Operativa
sono esclusi dalla garanzia.
CAPITOLO 11 - RITARDO DEL VOLO
ART. 11.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società indennizzerà l'Assicurato nel limite del
massimale di € 85,00 nel caso il volo di partenza
di andata e/o di ritorno del viaggio, purché
ricompreso nel pacchetto organizzato dal
Contraente, dovesse subire un ritardo superiore
alle 8 ore, calcolato sulla base dell'orario
definitivo, indicato nei documenti di viaggio o con
eventuali comunicazioni scritte successive inviate
all'Assicurato dal Contraente, presso l'agenzia di
viaggi o tramite il corrispondente locale, fino a 6
ore precedenti l'ora di prevista partenza del volo.
La garanzia è operante per i ritardi dovuti a
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o
avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati
fino a sei ore precedenti l'ora di prevista partenza.
La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti
di viaggio siano stati emessi dal Contraente così
come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.
Per ottenere il rimborso, in caso di ritardo del
volo, il viaggiatore dovrà informare la Società
allegando i documenti comprovanti il ritardo e
precisamente:
1) numero del volo
2) tratta volata
3) data di partenza del volo prevista
4) data e orario effettivi di partenza
CAPITOLO 12 - RIMBORSO DEL VIAGGIO A
SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA DEL
VOLO
ART. 12.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società rimborserà all'Assicurato il 60% della
quota di partecipazione, qualora l'assicurato
decida di non partecipare al viaggio stesso in
seguito ad un ritardo del volo di andata superiore
alle 8 ore rispetto all'ultimo aggiornamento
dell'orario di partenza comunicato dal Tour
Operator all'Assicurato presso l'agenzia di viaggi
o corrispondente locale fino a 6 ore precedenti
l'orario previsto di partenza.
La garanzia è valida per ritardi dovuti a qualsiasi
motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a
scioperi conosciuti o programmati fino al giorno
precedente la partenza. Sono altresì esclusi gli
eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato
pagamento di obbligazioni pecuniarie facenti capo
all'organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e
colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio
organizzato e del passeggero. Sono inoltre esclusi i
casi di cancellazione definitiva di voli che non
vengano riprotetti.
La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di
viaggio siano stati emessi dal Tour Operator così
come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.
Inoltre la garanzia non è operante se l'Assicurato
decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa
l'eventuale garanzia rimborso del viaggio a seguito
di ritardata partenza.
CAPITOLO 13 - ASSISTENZA AUTO
Le seguenti prestazioni si intendono operanti
durante il trasferimento dell'Assicurato per recarsi
dalla propria residenza fino alla stazione di partenza
del viaggio (ferroviaria, marittima, aeroportuale) o
nella località prenotata e viceversa.
ART. 13.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società provvederà ad organizzare e gestirà
attraverso la Centrale Operativa le prestazioni
indicate nel successivo articolo 13.2, previste in
caso di guasto o incidente occorsi al veicolo,
restando inteso che tutte le spese conseguenti alla
riparazione del veicolo (per guasto e/o incidente,
furto) saranno comunque sempre a carico
dell'Assicurato.
ART. 13.2 - SOCCORSO STRADALE E TRAINO
Se l'auto rimane immobilizzata in seguito a guasto o
a incidente, la Centrale Operativa invierà 24 ore su
24 e la Società terrà a carico il relativo costo, il
mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo, per
trainare l'auto al più vicino punto di assistenza della
casa costruttrice o all'officina più vicina o
eventualmente per effettuare sul posto piccoli
interventi che permettano all'auto di riprendere la
marcia autonomamente. I costi dei pezzi di ricambio
eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto
di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione
sono a carico dell'Assicurato.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico
dell'Assicurato qualora il guasto o l'incidente
avvengano al di fuori della rete stradale pubblica o
ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o
fuori strada).
Se l'auto rimane immobilizzata in autostrada in
Italia, l'Assicurato dovrà far intervenire i mezzi di
soccorso autorizzati, comunicandolo
successivamente per telefono alla Centrale
Operativa. Tale comunicazione è obbligatoria per
poter usufruire del rimborso del soccorso, da parte
della Centrale Operativa al ricevimento della
ricevuta emessa dal soccorritore autorizzato.
ART. 13.3 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO
La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e
all'invio di pezzi di ricambio necessari alla
riparazione del veicolo, qualora gli stessi non
fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il
guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i
ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino
al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese
di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali
resteranno a carico dell'Assicurato.
ART. 13.4 - RITORNO ALLA RESIDENZA E/O ABBANDONO
DEL VEICOLO
La Centrale Operativa organizzerà il ritorno fino alla
residenza dell'Assicurato, del veicolo a seguito di
guasto, incidente, ritrovamento dopo furto che
comportino più di 5 giorni lavorativi per le
necessarie riparazioni, il tutto nel limite di costo
per la Società pari al valore del veicolo dopo il
sinistro. Saranno a carico della Società le
spese di custodia del veicolo dal momento del
sinistro e fino al ritorno, con il massimo di €
50,00. Nel caso le spese preventivate per le
riparazioni siano antieconomiche o comunque
superiori al valore del veicolo dopo il sinistro, la
garanzia non sarà operante e la Società si
limiterà a tenere a suo carico le spese di
abbandono legale.
ART. 13.5 - PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
Qualora il veicolo risultasse indisponibile, per
guasto, incidente, ritrovamento dopo furto, per
un periodo superiore a 3 giorni lavorativi per le
necessarie riparazioni, la Centrale Operativa
metterà a disposizione dell'Assicurato e degli
altri passeggeri un titolo di trasporto (aereo
classe turistica o treno prima classe) o in
alternativa un'autovettura a noleggio di gruppo
C, compatibilmente con gli orari di apertura
delle stazioni di autonoleggio, senza autista per
un massimo di 2 giorni a chilometraggio
illimitato per raggiungere la località di
destinazione. Sono escluse le spese per il
carburante, le assicurazioni non obbligatorie e
le eventuali franchigie.
ART. 13.6 - RIENTRO DELL'ASSICURATO E DEGLI
ALTRI PASSEGGERI
Qualora l'Assicurato non abbia usufruito delle
prestazioni di cui al precedente articolo 13.5 la
Centrale Operativa metterà a disposizione
dell'Assicurato e degli altri passeggeri, un titolo
di trasporto per il ritorno alla residenza (aereo
classe turistica o treno prima classe) o in
alternativa un'autovettura a noleggio di gruppo
C, compatibilmente con gli orari di apertura
delle stazioni di autonoleggio, senza autista per
un massimo di 2 giorni a chilometraggio
illimitato per raggiungere la residenza. Sono
escluse le spese per il carburante, le
assicurazioni non obbligatorie e le eventuali
franchigie.
ART. 13.7 - PRESA IN CARICO DELLE SPESE DI
RECUPERO VEICOLO
Qualora l'Assicurato non fosse in grado di
rientrare al proprio domicilio con il veicolo
oggetto di guasto o incidente, a seguito di uno
degli eventi di cui agli articoli 13.4, 13.5, 13.6, la
Centrale Operativa metterà a disposizione, a
riparazioni effettuate, un titolo di trasporto di
sola andata per consentire all'Assicurato stesso
di recarsi nel luogo ove si trova il veicolo per il
suo recupero.
ART. 13.8 - SPESE DI ALBERGO
Se l'auto rimane immobilizzata in seguito a
guasto o incidente e la riparazione può avvenire
solo il giorno successivo, oppure è stata rubata
costringendo i passeggeri che si trovano lontani
dal proprio domicilio ad una sosta forzata, la
Società terrà a proprio carico il soggiorno in
albergo per tutti gli occupanti dell'auto per un
pernottamento e prima colazione fino ad un
massimo di € 100,00 a persona. Le spese
diverse da quelle sopra indicate rimangono a
carico dell'Assicurato.
ART. 13.9 - AUTISTA
La Centrale Operativa metterà a disposizione
un autista per sostituire l'Assicurato malato o
infortunato e sempre che non vi sia a bordo
nessun altro eventuale passeggero munito di
patente di guida. L'autista è a disposizione per
un massimo di tre giorni per condurre nel più
breve tempo possibile il veicolo dell'Assicurato
alla prima destinazione originaria del viaggio
ovvero alla residenza dell'Assicurato.
8
ART. 13.10 - ESCLUSIONI
oltre alle esclusioni indicate nelle condizioni
generali sono esclusi:
a) i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre
8 anni;
b) i veicoli di peso superiore a 35 quintali;
c) i veicoli non terrestri e non regolarmente
immatricolati;
d) i veicoli affittati, noleggiati o adibiti al trasporto
pubblico.
CAPITOLO 14 - ASSISTENZA DOMICILIARE
PER I FAMILIARI DELL'ASSICURATO CHE
RIMANGONO A CASA
Per i familiari dell'Assicurato (coniuge/convivente,
genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni)
che rimangono in Italia, le seguenti prestazioni
decorrono dal giorno di partenza del viaggio
dell'Assicurato e hanno validità fino al rientro dello
stesso.
ART. 14.1 - CONSULTI MEDICI TELEFONICI
La Società tramite la Centrale Operativa, mette a
disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di
guardia medica per qualsiasi informazione o
suggerimento di carattere medico sanitario.
ART. 14.2 - INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a
disposizione, nelle ore notturne e 24 ore su 24 al
sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di
guardia medica che garantisce la disponibilità di
medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad
intervenire nel momento della richiesta.
Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di
una prima diagnosi telefonica con il medico di
guardia interno, la Società invierà il medico
richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità
immediata di un medico e qualora le circostanze
lo rendono necessario, la Società organizza a
proprio carico il trasferimento, tramite
autoambulanza, del paziente in un pronto
soccorso. La Società informerà tempestivamente
l'Assicurato circa le condizioni di salute del
familiare aggiornando tempestivamente tali
informazioni sino al rientro dell'Assicurato dal
viaggio.
ART. 14.3 – RIMBORSO SPESE MEDICHE
Previo contatto con la centrale Operativa, nel
limite del massimale per Assicurato di € 250,00
verranno rimborsate le spese mediche sostenute
per accertamenti diagnostici di prima necessità.
ART. 14.4 - TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
La Società, tramite la Centrale Operativa, qualora
il paziente necessiti di un trasporto in
autoambulanza, organizza a proprio carico il
trasferimento, inviando direttamente
l'autoambulanza e sostenendo le spese di
trasporto sino a un massimo di 300 Km. di
percorso complessivo (andata/ritorno).
ART. 14.5 – ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Qualora il paziente a seguito di malattia o
infortunio necessita dell'assistenza domiciliare
d'infermieri generici e/o specializzati a domicilio,
la Centrale Operativa provvede alla ricerca ed
all'invio del personale tenendo a proprio carico i
relativi costi entro il limite di € 1.000,00.
ART. 14.6 - CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la
ricerca e consegna dei farmaci. Se il medicinale
necessita di ricetta, il personale incaricato passa
prima al domicilio del paziente e quindi in
farmacia. Resta a carico dell'Assicurato il solo costo
del farmaco.
ART. 14.7 - GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
La Centrale Operativa mette a disposizione la
propria banca dati relativa alla rete sanitaria
convenzionata. Qualora il paziente necessiti di
informazioni o di un appuntamento per un esame,
visita, ricovero e' sufficiente che contatti la Centrale
Operativa. In funzione delle specifiche esigenze
relative al tipo di esame o visita da effettuare, il
giorno e l'ora desiderata, la zona e la tariffa, la
Centrale Operativa seleziona, utilizzando la banca
dati, i medici e/o i centri convenzionati che
rispondono alle necessita' del paziente ed in virtù
dei canali preferenziali d'accesso, fissa
l'appuntamento per nome e per conto del paziente
stesso.
ART. 14.8 - RETE SANITARIA CONVENZIONATA
La Centrale Operativa, tramite accordi stipulati con
cliniche, poliambulatori, studi medici, strutture
sanitarie in genere a livello nazionale, garantisce
l'utilizzo di tale rete per visite specialistiche, esami
diagnostici o di laboratorio e ricoveri, il tutto con
tariffe concordate e scontate, con un canale
preferenziale d'accesso.
CAPITOLO 15 – COME DEVE COMPORTARSI
L'ASSICURATO IN CASO DI NECESSITA'
ASSISTENZA PERSONE
In caso di necessità durante il viaggio/soggiorno
l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa in
funzione 24 ore su 24 ai numeri:
Telefono: --39/039 6899965
Telefax: --39/039 6057533
INDICANDO IL NUMERO DI POLIZZA
6002002328/K
Per le richieste di rimborso l'Assicurato deve
indirizzare la sua corrispondenza a:
AMI ASSISTANCE (Ufficio Sinistri)
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso 14 – 20041 – Agrate Brianza (MI)
Per informazioni: Telefono 039 6899941 – Fax
039 6899940
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER IL RIMBORSO:
RIMBORSO SPESE MEDICHE
- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo
del sinistro che riporti la patologia, le
prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica
e che certifichi la tipologia e le modalità della
malattia e/o dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia completa della
cartella clinica;
- prescrizione medica e originale delle notule,
fatture, ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto
di medicinali, con le ricevute originali dei
farmaci acquistati.
BAGAGLIO
- Nel caso di mancata consegna e/o
danneggiamento dell'intero bagaglio o di parte
di esso consegnato al vettore aereo, originale
del P.I.R (rapporto irregolarità bagaglio)
effettuato immediatamente presso l'ufficio
aeroportuale;
- originale del biglietto aereo (unitamente al
contrassegno del bagaglio);
- copia autentica della denuncia con il visto
dell'Autorità di polizia del luogo dove si è
verificato il fatto, riportante le circostanze
del sinistro e l'elenco degli oggetti rubati,
il loro valore e la data di acquisto;
- copia del reclamo presentato al vettore o
all'albergatore eventualmente
responsabile;
- copia della lettera di reclamo inviata al
vettore aereo con la richiesta di
risarcimento e la lettera di risposta del
vettore stesso;
- fatture, scontrini dei beni acquistati o
perduti (in mancanza elenco, data, luogo
d'acquisto e il loro valore);
- giustificativi delle spese di rifacimento dei
documenti di identità se sostenute;
- fatture di riparazione ovvero dichiarazione
di irreparabilità dei beni danneggiati
redatta su carta intestata; da un
concessionario o da uno specialista del
settore.
ANNULLAMENTO VIAGGIO
- In caso di malattia o infortunio con
ricovero, certificato medico attestante la
data dell'infortunio o dell'insorgenza della
malattia, la diagnosi specificata e i giorni
di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella
clinica;
- In caso di decesso, il certificato di morte;
- estratto conto di conferma prenotazione al
viaggio;
- fattura relativa alla penale addebitata;
- programma e regolamento del viaggio;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di
pagamento del viaggio;
- documenti di viaggio;
- Contratto di prenotazione del viaggio.
TUTELA GIUDIZIARIA
- descrizione circostanziata dei fatti che
hanno determinato il danno;
- eventuale copia della denuncia
presentata all'Autorità competente;
- le spese legali e peritali documentate.
La Società si riserva il diritto di richiedere
ogni ulteriore documentazione necessaria
per una corretta valutazione della richiesta
di rimborso.